Quando si deve aggiungere un nome sul libretto di circolazione

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Per parlare di questo argomento in particolare è bene segnalare la circolare del 10 luglio 2014 n. 15513, che stabilisce e chiarifica qual è l’ambito di applicazione dell’art.94 comma 4 bis. del Codice della Strada in vigore dal 3 novembre 2014. L’articolo in questione e il nuovo articolo 247 – bis, comma 1, del d.P.R. n495/1992 che ne è conseguito, prevedono l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione, mediante l’emissione di un apposito tagliando. Questo è necessario:

  • quando si verifica una variazione nella denominazione o della ragione sociale dell’intestatario della carta di circolazione;
  • tutte le volte che si realizza la condizione della disponibilità temporanea di un mezzo da parte di un soggetto che è diverso all’intestatario per un periodo che supera 30 giorni.

Ovviamente la norma ha uno scopo ben preciso, ovvero quello di andare sempre a individuare con certezza i responsabili della circolazione. Vediamo nel dettaglio la questione.

Disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario

Il primo punto è abbastanza chiaro, non è difficile infatti comprendere che cosa significhi e a cosa fa riferimento la legge quando parla della variazione nella denominazione o della ragione sociale dell’intestatario della carta di circolazione. È più complesso invece capire quando si verifica la “condizione di disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario, per un periodo superiore ai 30 giorni”.

Il decreto spiega quali sono i casi in cui si può verificare questa circostanza, e possiamo fare alcuni esempi:

  • il comodato;
  • il comodato di veicolo aziendali;
  • le custodie giudiziarie;
  • la locazione senza conducente;
  • l’intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
  • l’utilizzo di veicoli che sono in realtà intestati a una persona deceduta;
  • l’uso di mezzo con contratto “rent to buy”.

Quelli appena elencati sono tutti esempi di casi in cui viene specificato come applicare la norma. In generale si tratta comunque di procedure che vengono applicate ad autoveicoli e motoveicoli di massa complessiva inferiore a 6 tonnellate in uso proprio e a rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 tonnellate.

Attenzione: nel caso di “disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni” per comodato la suddetta norma non viene applicata ai componenti del nucleo familiare, purché convivano col proprietario del veicolo (questo significa che, per fare degli esempi concreti, un neopatentato che usa l’auto del papà senza aggiornare la carta di circolazione, può continuare in realtà a farlo, a condizione che viva insieme al genitore).

Altri casi in cui possiamo parlare di “disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso all’intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni” possono essere:

  • quello in cui si intestano dei mezzi a minori o interdetti. In questo caso la legge prevede che sul libretto di circolazione dell’auto deve apparire il nominativo dell’intestatario del veicolo – come sempre – che però non basta più: deve essere segnalato anche quello di chi realmente usa e conduce il veicolo;
  • un comodato d’uso di veicoli aziendali. Prima qualsiasi azienda proprietaria di un’auto aziendale, figurava come unica intestataria del veicolo sulla carta di circolazione, anche se questo veniva guidato chiaramente dal dipendente. La normativa oggi prevede invece che oltre al nominativo del proprietario del veicolo sulla carta di circolazione deve esserci anche il nome dell’usufruttuario.

Le sanzioni

Chi non rispetta la norma rischia una sanzione da 700 a più di 3.000 euro. Non è ben chiaro comunque come le Forze dell’Ordine possano dimostrare che l’autista in questione, non intestatario del veicolo, lo stia usando da più di 30 giorni consecutivi senza averne diritto.

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