Cinture di sicurezza per i sedili posteriori: quali sono gli obblighi

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Capita molto spesso, in Italia, che – nonostante le disposizioni di legge le abbiano rese obbligatorie – non vengano utilizzate le cinture di sicurezza posteriori. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo.

L’obbligo di legge

Tutte le auto hanno ormai obbligatoriamente le cinture di sicurezza davanti e dietro, strumenti assolutamente indispensabili per tutelare appunto la sicurezza del conducente e dei passeggeri anteriori e posteriori. Sono in grado di proteggere gli occupanti in caso di urto e sinistro, più o meno grave.

Se è diventato ormai normale usare le cinture di sicurezza anteriori – anche a causa dei segnali acustici che non si spengono finché non le allacciamo – in realtà quelle dietro vengono trascurate ancora troppo spesso, nonostante siano obbligatorie. Non dimentichiamo che il Codice della Strada stabilisce l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza anche posteriori, quindi chi non rispetta la legge rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

È l’articolo 172 del CdS a disciplinare l’uso delle cinture anteriori e posteriori. I bambini alti meno di un metro e 50 devono invece essere seduti sui sistemi di ritenuta (seggiolini) adatti al loro peso. Nel caso in cui eventuali passeggeri minori siano in auto senza la cintura di sicurezza allacciata, chiaramente è il conducente a rispondere e quindi a pagare la multa, essendo il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore nel veicolo.

Cosa rischia chi non usa la cintura di sicurezza

Se non si rispetta il Codice in ambito di cinture di sicurezza, allora si rischia una multa e la decurtazione dei punti dalla patente. In particolare, chi non allaccia le cinture e/o non usa i seggiolini e altri sistemi di ritenute per bambini rischia la sanzione del pagamento di una somma che va da un minimo di 80 euro a un massimo di 323 euro, più 5 punti persi sulla patente.

Eccezioni previste dalla legge

Il comma 8 dell’articolo 172 prevede anche alcune eccezioni:

  • sui taxi e sulle auto a noleggio con conducente, i bambini possono viaggiare sul sedile posteriore senza seggiolini e sistema di ritenuta, ma devono obbligatoriamente essere accompagnati da una persona di età non inferiore a 16 anni. Sui veicoli senza sistemi di ritenuta non possono però viaggiare i bambini fino a 3 anni non possono viaggiare, quelli più grandi invece possono anche stare sul sedile anteriore, ma esclusivamente se superano il metro e cinquanta di altezza;
  • possono viaggiare senza cinture di sicurezza la polizia municipale e provinciale, le forze armate, gli addetti ai servizi antincendio e i sanitari in caso di intervento di emergenza, gli istruttori di guida, gli addetti ai servizi di vigilanza privati che fanno scorte e i chi guida i mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, durante il servizio nei centri abitati.

L’esenzione per le cinture di sicurezza posteriori

Il Codice della Strada individua dei soggetti che possono non utilizzare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori, e si tratta in particolare di persone:

  • che hanno patologie particolari;
  • che presentano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture;
  • le donne incinta in condizioni di rischio particolari.

Non ci sono specifici elenchi di patologie o condizioni particolari per queste esenzioni sul Codice della Strada, è necessario quindi eventualmente richiedere una certificazione medica (direttiva 91/671/CEE).

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