Auto abbandonate: come riconoscerle, cosa fare

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L’Italia è piena di auto abbandonate e di norme che dovrebbero risolvere questo problema rapidamente. Purtroppo, però, non è così: nella maggior parte dei casi, infatti, non basta telefonare alle forze dell’ordine e fare una segnalazione per rimuovere veicoli fermi da mesi (o anni) nello stesso posto.

Di seguito troverete una guida sulle macchine abbandonate: come riconoscerle, cosa fare e cosa dice la legge a riguardo.

Auto abbandonate: come riconoscerle

Un’auto abbandonata, per essere definita tale, deve soddisfare una di queste caratteristiche:

  • dev’essere senza targa
  • dev’essere inutilizzabile
  • deve creare intralcio in un’area pubblica

Anche i veicoli senza assicurazione (o con la polizza scaduta) entrano a far parte di questa categoria: l’art. 193 del Codice della Strada stabilisce infatti che “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396”

Chi chiamare se l’auto abbandonata ha la targa?

Se l’auto abbandonata in Italia ha la targa bisogna chiamare la Polizia Municipale, che accerta se il veicolo è stato rubato: il proprietario viene avvisato tramite raccomandata e in caso di mancata risposta dopo 30 giorni si può rimuovere il mezzo, che viene sistemato in un deposito comunale.

Cosa fare se l’auto abbandonata ha l’assicurazione valida?

Se la vettura è in regola con l’assicurazione, è dotata di targa, è in condizioni normali e non crea intralcio non si può fare nulla: il veicolo può rimanere fermo nello stesso posto senza limitazioni.

Se l’auto è abbandonata e non è possibile risalire al proprietario?

In caso di macchina abbandonata in un luogo aperto al pubblico se non è possibile risalire al trasgressore si segue la procedura prevista del decreto del Ministero dell’Interno 22 ottobre 1999, n. 460.

  • Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rivengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la romozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  • Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile.
  • Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P. R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, delle formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dall’attestazione dell’organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L’onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P. R. A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l’obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.

In parole povere viene stilato un verbale di constatazione, si verifica che il veicolo non sia stato rubato e lo si porta in un centro di raccolta. Se dopo 60 giorni nessuno si fa vivo si procede con l’alienazione del mezzo (procedura applicabile anche quando la Polizia Municipale rinviene un’auto in sosta vietata per oltre 60 giorni consecutivi).

Cosa succede se l’auto viene abbandonata in un’area privata?

Se un’auto viene abbandonata in un’area privata si procede ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico Ambientale (Divieto di abbandono).

  • L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sui suolo e nel suolo sono vietati.
  • È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
  • Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti predisposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
  • Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

In parole povere ci vuole l’ordinanza del Sindaco per la rimozione. In caso di abbandono da parte di privato si ricorre ad una procedura amministrativa, se il trasgressore è un’impresa si passa invece al penale. Da segnalare, inoltre, l’art. 255 del Codice dell’Ambiente (abbandono di rifiuti): nel caso in cui il veicolo abbandonato venga considerato come rifiuto l’agente segnala al Comune l’illecito riscontrato e viene intimato al trasgressore di provvedere alla rimozione. Se il trasgressore non è identificabile si procede all’esecuzione d’ufficio dell’ordinanza (demolizione e richiesta di radiazione al P. R. A., il Pubblico Registro Automobilistico) con addebito delle spese ai soggetti coinvolti.

Auto abbandonata: posso prenderla?

No. L’auto abbandonata è comunque di proprietà di qualcuno e può essere cancellata dal Pra solo in tre modi:

  • demolizione
  • esportazione
  • distruzione/incendio del mezzo

Auto abbandonate: come acquistarle

Per lo stesso motivo per cui non è possibile prendere un’auto abbandonata non si può acquistare una macchina abbandonata. Non esistono quindi auto abbandonate in vendita.

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