In moto in due, come comportarsi: le norme del Codice della Strada
Siamo nel pieno della stagione estiva, le temperature si sono alzate, iniziano le ferie per la maggior parte degli italiani. Tanti partono in auto, alcuni si affidano ai mezzi quali treni e aerei, altri ancora in camper (mezzo molto più usato per le vacanze oggi, soprattutto dallo scorso anno, dopo la pandemia Covid-19). E poi ci sono i soliti centauri, gli appassionati di due ruote, che programmano i loro viaggi in moto. All’articolo 170 del Codice della Strada viene disciplinato il trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. Vediamo tutto quello che bisogna sapere.
Viaggi in moto in due: braccia e gambe libere
La prima cosa chiarita nel Codice della Strada riguarda la libertà di movimento dei motociclisti. Per legge infatti sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere il pieno e libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe. Altra cosa fondamentale è la postura, il pilota deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con entrambe le mani, con una mano sola esclusivamente in caso di necessità, quindi per le opportune manovre oppure quando è necessario fare segnalazioni di svolta e/o cambi direzione. Nessun guidatore può procedere sollevando la ruota anteriore.
Trasporto di altre persone in moto: cosa dice la legge
Sui veicoli cui al comma 1, motocicli e ciclomotori, è vietato il trasporto di minori di 5 anni. Sui ciclomotori inoltre non è possibile per legge trasportare altre persone oltre al conducente, a meno che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a 16 anni.
Su questa tipologia di mezzi a due ruote, un eventuale passeggero trasportato dal conducente deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle attrezzature apposite del mezzo stesso (abbiamo visto tra l’altro di recente anche alcuni accorgimenti da tenere presente per la guida quando si trasporta un passeggero, per guidare in tutta sicurezza per se stessi e per gli altri).
Traino di altri mezzi e trasporto di oggetti
I conducenti dei veicoli di cui al comma 1 hanno il divieto di trainare o farsi trainare da altri veicoli. Non è assolutamente possibile inoltre trasportare oggetti se questi non sono solidamente assicurati; non devono oltretutto sporgere lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma dello stesso di oltre 50 centimetri, in questi casi altrimenti impedirebbero o limiterebbero la visibilità al conducente. Entro questi limiti però è possibile, secondo quanto dichiarato dal Codice della Strada, trasportare in moto degli animali, l’importante è che siano assolutamente custoditi in una gabbia apposita o altro contenitore.
Le multe per chi viola le disposizioni all’art. 170 del CdS
I soggetti che guidano la loro moto violando le disposizioni appena descritte rischiano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 83 a un massimo di 332 euro.
Chi viola le disposizioni del comma 1-bis (divieto di trasporto di minori di anni 5) rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 165 a 660 euro.
Se le violazioni al comma 1 sono commesse da conducente minore di 16 anni e per le violazioni del comma 2 (trasporto di persone) alla sanzione pecuniaria amministrativa si aggiunge anche il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Se durante un biennio un ciclomotore o un motociclo commette per almeno due volte una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo è di 90 giorni.
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