Automobili e pedoni: che cosa dice il Codice della Strada?

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L’articolo 191 del Codice della Strada detta le regole di comportamento dei conducenti di veicoli a motore nei confronti dei pedoni su strada. Vediamo tutto quello che bisogna sapere.

Pedoni e auto: regole per la circolazione stradale

Quando il traffico non è regolato da semafori oppure da agenti di Polizia, allora i conducenti dei veicoli che circolano su strada devono fermarsi quando i pedoni stanno camminando sugli attraversamenti perdonali.

Non è tutto, hanno anche l’obbligo di dare la precedenza, rallentando o fermandosi quando necessario, a tutti i pedoni che si preparano ad attraversare sugli stessi attraversamenti pedonali. È l’obbligo che sussiste anche per tutti i conducenti che svoltano per entrare in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non è vietato il passaggio.

Sulle strade in cui non sono presenti gli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la possibilità al pedone che ha già iniziato ad attraversare la strada impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Infine, secondo quanto dettato sempre dall’art. 191, i conducenti hanno l’obbligo di fermarsi quando una persona invalida con capacità motorie ridotte oppure sulla carrozzella, con bastone bianco o cane guida, o con bastone bianco-rosso o comunque riconoscibile appunto come disabile, attraversa la carreggiata o si prepara ad attraversarla; è assolutamente necessario prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani.

Il comportamento dei pedoni in generale

Vediamo anche come si devono comportare i pedoni, secondo quanto dettato dall’articolo 190 del Codice della Strada.

Innanzitutto hanno l’obbligo di camminare su viali, banchine, marciapiedi e qualsiasi spazio a loro predisposto, altrimenti devono stare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, per causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati senza illuminazione pubblica, devono obbligatoriamente camminare restando su fila unica.

Attraversamenti pedonali

I pedoni devono attraversare sulle strisce, se presenti, oppure usando gli appositi sottopassaggi e soprapassaggi. Se non esistono o sono a più di 100 metri dal punto di attraversamento, allora i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, evitando qualsiasi situazione di pericolo.

I pedoni non possono assolutamente attraversare diagonalmente le intersezioni, attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali. È possibile attraversare la carreggiata dove non ci sono attraversamenti pedonali, senza dimenticare però che la precedenza è dei conducenti. È severamente vietato attraversare passando davanti agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

La sosta dei pedoni

I pedoni, per legge, come dice l’art. 190, non possono sostare o indugiare sulla carreggiata, casi specifici di necessità. È vietata la sosta in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali (causa intralcio della circolazione).

Manifestazioni, allenamenti, giochi non autorizzati sono vietati su marciapiedi e spazi riservati ai pedoni, dove non si possono nemmeno usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura.

Le multe per chi non rispetta il CdS

I soggetti che violano le disposizioni presenti dell’articolo 190 del Codice della Strada rischiano la sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 26 a un massimo di 102 euro.

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