Auto in panne: è possibile fare da traino in tutti i casi o ci sono eccezioni?

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A chi non è capitato di trovarsi purtroppo con l’auto in panne, magari in un luogo lontano da casa, e di trovarsi nel panico, senza sapere cosa fare, se non chiamare il soccorso stradale. Oppure sarà successo a molti di trovare altre persone in difficoltà con il proprio veicolo in panne sullo stesso percorso, di fermarsi per offrire il proprio aiuto, senza sapere fino a che punto è possibile essere di supporto. In questo caso c’è una cosa molto importante da sapere, e riguarda ciò che dice la normativa in Italia sul traino dei veicoli in avaria. Tutto è specifico in un articolo dedicato, il numero 165 del Codice della Strada; approfondiamo la questione.

Traino di veicoli in avaria: che cosa dice il Codice della Strada?

Prima di parlare di mezzi in avaria, conviene specificare che cosa dice la Legge in materia di traino di veicoli, all’articolo 63 del CdS.

Innanzitutto specifica che in realtà nessun mezzo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, a meno che non sia strettamente necessario per effettuare dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’articolo 105.

Altra regola importante è che un autoveicolo può trainare un mezzo che non è un rimorchio solo se questo non è più atto a circolare per due motivi: avaria o mancanza di organi essenziali. Chiaramente è fondamentale che le modalità di traino, la solidità dell’attacco, le cautele di guida e la condotta rispettino le esigenze di sicurezza della circolazione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi, solo per speciali esigenze. Il regolamento stabilisce inoltre quelli che sono i criteri per determinare la massa limite rimorchiabile, e quindi anche le modalità e le procedure per l’agganciamento.

Quali sono le sanzioni per chi non rispetta queste regole? Il Codice della Strada dice che chiunque violi le disposizioni contenute nell’art. 63 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 87 euro a un massimo di 345 euro.

Una volta chiarite le disposizioni dell’articolo 63 del CdS, possiamo finalmente dire cosa dice la Legge al di fuori dei casi suddetti.

Innanzitutto, il traino di un veicolo da parte di un altro per situazione di emergenza deve avvenire con un solido collegamento tra i mezzi, quindi agganciando una fune, una catena, un cavo, una barra rigida o un altro attrezzo analogo, purché idoneamente segnalati. In questo modo i veicoli possono essere avvistati e risultare percepibili in maniera molto chiara da parte degli altri utenti che circolano sulla strada.

Come devono avvenire le operazioni di traino e cosa si rischia altrimenti?

Sempre secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, durante le operazioni di traino, il mezzo che viene appunto trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente. Se però manca tale segnalazione, è indispensabile esporre sul lato rivolto alla circolazione il pannello descritto all’art. 164, comma 6, oppure il segnale mobile che si raccomanda invece all’art. 162. Per quanto riguarda invece il mezzo che traina, deve mantenere attivato il dispositivo a luce gialla (se ne è provvisto) prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

Cosa rischia chi viola le disposizioni del presente articolo? La sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro.

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