Sospensione della patente, quando avviene e come rimediare
La patente di guida, secondo quanto prescrive il Codice della Strada, può essere revocata, ritirata o sospesa. Questi tre casi sono in genere sanzioni accessorie che vengono aggiunte a quelle amministrative, che riguardano il pagamento di determinate somme di denaro. Nel caso in cui invece l’automobilista non abbia o perda i requisiti fisici, psichici o tecnici indispensabili per guidare, allora la patente può essere sottoposta a revisione. Vediamo ora però quando si rischia la sospensione della patente di guida.
Sospensione della patente: di cosa si tratta
Vi sono differenti violazioni del Codice della Strada che prevedono la sospensione della patente per un periodo minimo e massimo stabilito ovviamente dalla Legge e differente in base alla violazione commessa. Si tratta comunque di una sanzione accessoria, che viene aggiunta alle sanzioni amministrative, ovvero le multe che prevedono il pagamento di una determinata somma di denaro.
La sospensione della patente avviene per volontà e opera del Prefetto del luogo in cui risiede il titolare del documento e il provvedimento viene comunicato anche alla Motorizzazione. Terminato il periodo previsto dalla sanzione, allora il Prefetto restituisce la patente al possessore, solitamente è la Polizia Locale a recarsi presso la residenza dell’automobilista per la consegna del documento.
Può avvenire anche che la sospensione venga direttamente decisa dalla Motorizzazione e succede nel caso in cui, durante l’accertamento sanitario per la conferma di validità o revisione della patente, il soggetto risulti temporaneamente privo dei requisiti necessari per ottenere la patente; in questo caso quindi è sospesa fino al momento in cui l’interessato non presenta la certificazione della commissione medica locale che attesta il recupero dei requisiti psichici e fisici indispensabili.
I casi in cui si può andare incontro alla sospensione della patente come sanzione accessoria (prevista dal Codice della Strada) sono moltissimi. Di seguito vediamo quelli più frequenti e di maggiore interesse.
Sospensione della patente per eccesso di velocità
Una delle maggiori cause per cui viene sospesa la patente è il superamento dei limiti di velocità, un’infrazione molto comune e controllata grazie a tutor e autovelox su moltissime tratte stradali.
La sospensione della patente di guida è prevista per chi supera il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h, il tempo previsto è da 1 a 3 mesi, se neopatentati da 3 a 6 mesi e se recidivi la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi. Se invece il superamento dei limiti di velocità è di oltre 60 km/h rispetto al limite, si rischia la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la revoca invece in caso di recidiva.
Sospensione della patente in caso di lesioni personali colpose a seguito di un incidente
Nel caso in cui, da una violazione delle norme del Codice della Strada, derivi incidente stradale con lesioni alle persone, allora è prevista la sospensione della patente. Una volta sentito il parere dell’Ufficio competente del Ministero dei Trasporti, il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, se valuta che vi sia la presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione della patente fino a un massimo di un anno. Entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero dei Trasporti.
Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe, il Codice della strada prevede la sospensione della patente; il periodo varia a seconda della quantità di alcol rilevato:
- tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l: da 3 a 6 mesi;
- valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l: sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno;
- tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: sospensione patente da 1 a 2 anni e revoca in caso di recidiva nel corso di un biennio.
Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope è prevista invece una sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca in caso di recidiva nel corso di un biennio.
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